Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser in vigore

Estratto

L'Ordinanza concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni degli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser”, basata sulla Legge sulla protezione dell’ambiente, è in vigore dal 1° aprile 1996. Il recepimento e l’attuazione di tali disposizioni sono demandati ai Cantoni. L'ordinanza prescrive i seguenti valori limite relativi al volume sonoro durante le manifestazioni in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori prodotti o amplificati per via elettroacustica:

  • nei punti dove il pubblico è maggiormente esposto allo stimolo sonoro, le immissioni foniche non devono superare il livello di 93 dB(A) mediato sull'arco di 60 minuti. Per le manifestazioni che dispongono di piste destinate esclusivamente al ballo, questo valore limite deve essere osservato nella periferia delle piste da ballo ma non sulle piste stesse;
  • l'autorità competente può autorizzare un livello mediato di 100 dB(A) - misurato su tutta la durata della manifestazione - nei casi in cui:
    a. l'osservanza del valore limite di 93 dB(A) "impone restrizioni sproporzionate alla manifestazione";
  • l'organizzatore offre al pubblico un dispositivo di protezione dell'udito gratuitamente o a un prezzo non superiore al costo di acquisto e per il quale si dispongono dei risultati delle prove conformemente alla norma EN 24869-1:1992, e
  • l'organizzatore richiama in maniera adeguata l'attenzione del pubblico sui possibili danni all'udito. Il valore limite di 100 dB(A) deve essere rispettato su tutta la zona riservata al pubblico;
  • in nessun caso deve essere superato il livello massimo di 125 dB(A).